Tassazione separata con aliquota del TFR per le somme versate per il riscatto della laurea
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 490 del 21 ottobre 2020, ha precisato che le somme che il datore di lavoro versa, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, all’INPS per il riscatto della laurea dei dipendenti prossimi alla pensione, insieme all’incentivo all’esodo, sono soggette a tassazione separata.
Nel caso esaminato dall’Agenzia delle entrate, un’azienda ha sottoscritto un accordo con le RSA per la cessazione volontaria ed incentivata del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici.
Nell’accordo l’azienda ha offerto ai lavoratori la possibilità di destinare parte dell’incentivo all’esodo al riscatto dei periodi d’istruzione universitaria, versando i relativi contributi previdenziali all’INPS.
L’Agenzia, nella sua risposta, è partita dal fatto che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 51, c.2 lett. a) del TUIR, e quindi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro, i contributi previdenziali obbligatori, che devono essere tenuti distinti da quelli facoltativi (o volontari) ovvero quelli versati facoltativamente alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza, tra cui sono da ricomprendere quelli versati per il riscatto della laurea, che sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, c.1 lett. e) del TUIR. La deducibilità può essere riconosciuta dal datore di lavoro per effetto dell’art. 51, c. 2, lett. h) la cui finalità è quella di evitare che il lavoratore presenti la dichiarazione dei redditi al solo fine di fruire degli oneri deducibili di cui il datore di lavoro ne è a conoscenza, avendo effettuato le trattenute.
Sempre secondo l’Agenzia delle entrate, le indennità e le somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, a norma dell’art. 17, c. 1, lett. a) del TUIR, sono qualificate come reddito di lavoro dipendente, che secondo l’art.19, c. 2 del TUIR sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori per legge.
Dal combinato disposto delle predette norme risulta che l’incentivo all’esodo, compresa la quota destinata a riscattare la laurea, deve essere assoggettata a tassazione separata.
Infine, viene precisato che le somme destinate al pagamento dei contributi necessari al riscatto della laurea, configurandosi come un incentivo all’esodo, costituiscono una controprestazione per agevolare la risoluzione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che sono deducibili, ai fini IRES, come componente negativo del reddito d’impresa.
Riproduzione riservata ©