L’art. 1, c.96 del DDL Bilancio 2018 rivede la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni conferite ai dipendenti in luogo, in tutto o in parte, dei premi di risultato di ammontare variabile, disponendo che l’aliquota del 26% trovi applicazione sulla differenza tra il prezzo di vendita e l’importo delle somme oggetto della sostituzione con le azioni e non sull’intero importo del prezzo di vendita delle stesse. Più precisamente viene modificata la norma contenuta nell’art.1, c.184-bis, lett. c) della Legge di Stabilità 2016, prevedendo che ai fini dell’art.68, c.6 del TUIR, l’importo tassabile delle plusvalenze derivanti, al lavoratore, dalla vendita delle azioni assegnate dal datore di lavoro in luogo dei premi di produttività, è dato dal costo o valore di acquisto pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte degli emolumenti di produttività o utili di impresa. L’art. 68 del TUIR sopra citato stabilisce le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati ed il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla produzione, compresa l’imposta di successione e donazione e con esclusione degli interessi passivi. Pertanto la tassazione al 26% si applica anziché sull’intero importo del prezzo di vendita, esclusivamente sulla differenza tra il prezzo di vendita e l’importo delle somme oggetto di sostituzione con le azioni.