Tassazione piena per il tampone Covid-19 pagato dall’azienda
A cura della redazione
Se il datore di lavoro decide di rimborsare il costo del tampone che deve essere effettuato ogni 48 ore, se test rapido, o 72 ore, se test molecolare, dal dipendente c.d. no vax (ossia quello che si rifiuta di sottoporsi al vaccino anticovid) per il lavoratore è un vero e proprio fringe benefit soggetto a tassazione al pari della retribuzione.
Ciò lo si desume dal fatto che il green pass derivando da un obbligo espresso della legge, diventa a tutti gli effetti un titolo abilitante per poter svolgere la propria prestazione lavorativa.
Ne consegue che le spese dei tamponi non possono essere considerate effettuate nell’esclusivo interesse dell’azienda, ma rispondono ad un preciso onere cui sono tenuti i dipendenti, alternativo alla vaccinazione offerta gratuitamente dallo Stato.
Al fine di mantenere in presenza sul luogo di lavoro tutto l’organico, il datore di lavoro può anche decidere volontariamente di rimborsare il costo sostenuto dal lavoratore sia per i tamponi rapidi che per quelli molecolari. Ma in questo caso le somme per il dipendente rappresentano a tutti gli effetti un fringe benefit soggetto a tassazione.
L’esenzione in ogni caso potrebbe aversi in due situazioni:
- Se si fanno rientrare dette somme nell’art. 51, c. 3 del TUIR, semprechè venga rispettato il limite annuale di 258,23 euro (valore raddoppiato per il 2021), tenendo conto di tutti i beni ed i servizi percepiti dal lavoratore nello stesso periodo d’imposta;
- Se si fanno rientrare in un piano di welfare aziendale adottato con contratto, accordo o regolamento aziendale ai sensi dell’art. 51, c. 2, lett. f), del TUIR, semprechè sia rivolto alla generalità o a categorie di dipendenti. La spesa infatti rientrerebbe nel campo di applicazione delle citata norma dato che perseguirebbe una delle finalità stabilite dall’art. 100 del TUIR richiamato, consistente nell’assistenza sociale e sanitaria. In questo caso però non è ammesso il rimborso come ricordato anche dall’Agenzia delle entrate con la circ. 28/E del 2016. Il datore di lavoro deve sostenere direttamente la spesa siglando una convenzione con la struttura erogatrice del servizio. Il dipendente rimane solo fruitore del tampone senza essere parte del contratto.
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