L’Agenzia delle entrate, con la risposta n.243 del 13/04/2021, ha ribadito che per applicare la tassazione separata è necessario che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e che il ritardo derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti (c.d. cause giuridiche).

La tassazione separata trova applicazione anche quando il ritardo è riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (situazione di fatto) ovvero il ritardo non è fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione degli emolumenti.

Trova, invece, applicazione la tassazione ordinaria se i compensi sono corrisposti nello stesso periodo d’imposta cui si riferiscono oppure quando la corresponsione nel periodo d’imposta successivo è fisiologica, in altre parole è la stessa natura degli emolumenti che fa sì che la loro erogazione, in assenza di cause giuridiche, debba avvenire in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello di maturazione.

Quando ricorre una causa giuridica non deve essere fatta alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per valutare se lo stesso possa o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.

Invece, se il ritardo è determinato da circostanze di fatto, è necessario verificare se lo stesso sia fisiologico o meno. Nel primo caso la tassazione sarà ordinaria, mentre nel secondo caso separata.