Tassazione ordinaria per l’immobile assegnato in luogo del premio
A cura della redazione

Il datore di lavoro può proporre al dipendente di sostituire il premio di risultato, riconosciuto in base ad un accordo collettivo di secondo livello, con la concessione in locazione, uso o comodato di un immobile da utilizzare per se e per la propria famiglia.
In questo caso la concessione dell’immobile al lavoratore genera un reddito di lavoro dipendente, e come tale è soggetto a tassazione e contributi.
Ma quale tipo di tassazione trova applicazione? Quella forfettaria di cui all’art. 51, c. 4, lett. c) del TUIR oppure l’imposta sostitutiva del 10%?
A questo interrogativo ha risposto l’Agenzia dell’entrate con la circolare 5E/2018 precisando che nell’ipotesi in cui il lavoratore, in ragione di quanto previsto dal contratto aziendale o territoriale, abbia scelto l’assegnazione, in comodato, uso o locazione, di un fabbricato in luogo dell’erogazione del premio di risultato assoggettabile ad imposta sostitutiva del 10%, rileverà quale reddito di lavoro dipendente non l’intero valore del canone di locazione, ma la rendita catastale al netto di quanto corrisposto dal dipendente.
Per comprendere meglio il regime di tassazione, l’Agenzia delle entrate propone l’esempio che segue.
Immaginiamo che il premio di risultato agevolabile sia pari a € 3.000 e che il valore della rendita catastale al netto di quanto corrisposto dal dipendente sia pari a € 2.000.
La base imponibile del benefit, anche a seguito della conversione del premio di risultato, risulta pari a € 2.000, mentre la base imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva o, a scelta del lavoratore, a tassazione ordinaria ovvero sostituita con gli altri benefit, è pari a € 1.000 (dato da € 3.000 - € 2.000).
Anche in questo caso non si comprende quale possa essere il vantaggio per il lavoratore, dato che la tassazione dell’immobile rimane quella di cui all’art. 51 del TUIR, sia che venga concesso direttamente, sia che venga fornito a seguito di sostituzione di un premio di risultato, su richiesta del dipendente.
Infine la circolare 5E/2018 ribadisce ciò che è già stato scritto per la concessione dei veicoli aziendali e per i prestiti: se al lavoratore dipendente è trattenuta una somma per la concessione in locazione, uso o comodato del fabbricato (quota di reddito già assoggettata a tassazione), la base imponibile del benefit è ridotta di pari importo.
Riproduzione riservata ©