L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 343 del 23 giugno 2022, ha precisato che le somme che un lavoratore percepisce in sede di transazione novativa non possono essere soggette a tassazione separata se il rapporto di lavoro prosegue dopo la conciliazione.

Nel caso sottoposto all’Agenzia delle entrate, un lavoratore si è rivolto al giudice del lavoro al fine di ottenere la declaratoria della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’azienda per la quale aveva prestato servizio per oltre vent’anni con la conseguente nullità/annullabilità/inefficacia della cessione dei contratti di lavoro dalla società della quale era dipendente all’azienda cessionaria a seguito di cessione del ramo d’azienda nonché il riconoscimento delle differenze retributive.

In sede di conciliazione il lavoratore ha rinuncia all’impugnazione della cessione del ramo d’azienda e alle differenze retributive accettando una somma a titolo di transazione generale e novativa.

E’ sorto così il dubbio se tale importo debba essere qualificato come reddito diverso per l’assunzione dell’obbligo di non fare e quindi assoggettato a tassazione ordinaria oppure come reddito di lavoro dipendente ed essere assoggettato a tassazione separata.

Secondo l’Agenzia delle entrate, ai fini della qualificazione reddituale delle somme riconosciute in sede di conciliazione, tenuto conto che, come sopra ricordato, l'azione giudiziaria intrapresa era volta a ottenere il riconoscimento delle differenze retributive relative ai periodi di lavoro dipendente a seguito della declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l'Istante e le controparti, ritiene che le somme vanno qualificate, in virtù della definizione onnicomprensiva contenuta nell'articolo 51 del TUIR, quali redditi di lavoro dipendente.

Tra i redditi per i quali è applicabile l'istituto della tassazione separata (art. 17 del TUIR) rientrano le somme percepite una volta tanto in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, comprese le somme attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza, nonché le somme, comunque percepite, a seguito di transazioni relative alla risoluzione di rapporti di lavoro.

Nel caso in esame, le somme sono corrisposte dalla società per cui l'Istante ha affermato di avere lavorato per più di vent'anni, fino alla cessione del ramo di azienda a seguito del quale, tuttavia, come rappresentato dall'Istante, il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità fino alla data del 12 novembre 2021.

Poichè gli importi ricevuti dall'Istante a seguito della conciliazione, non sono collegabili alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto il rapporto di lavoro è proseguito, anche a seguito della conciliazione, con la società cessionaria, l'Istante non può avvalersi della tassazione separata.

Le somme ricevute non possono nemmeno essere qualificati come emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti né come indennità spettanti a titolo di risarcimento, (...), dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.

In conclusione, l’Agenzia delle entrate ritiene che le somme corrisposte in virtù della conciliazione qualificate come redditi di lavoro dipendente vanno assoggettate a tassazione ordinaria, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di tassazione separata previste dal citato articolo 17 del TUIR.