Tassazione italiana anche per le prestazioni integrative riconosciute dall’istituto tedesco
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 137 del 2/03/2021, ha precisato che gli emolumenti pensionistici che un soggetto riceve da un istituto previdenziale tedesco a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, sono tassati esclusivamente in Italia a seguito del trasferimento della propria residenza fiscale nel nostro Paese.
Infatti trova applicazione la disposizione contenuta nella Convenzione contro le doppie imposizioni Italia Germania secondo cui le pensioni e le altre remunerazioni analoghe non a carattere pubblico, erogate in relazione ad un cessato impiego, devono essere assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente.
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