Tassazione agevolata per i prestiti ai dipendenti
A cura della redazione
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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 46/E del 28 maggio 2010, ha precisato che è applicabile la tassazione agevolata ex art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR sui prestiti ai dipendenti, anche se l’azienda partecipi, con il contributo economico, all’abbattimento del tasso di interesse al posto della convenzione con gli istituti di credito, a patto che la somma corrisposta dal datore di lavoro non entri, di fatto, nella disponibilità del lavoratore.
L’art. 51 di cui sopra prevede che, in caso di concessione di prestiti (da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti) si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
In via generale, tale agevolazione può avvenire in due modi:
1) in via diretta da parte del datore di lavoro;
2) attraverso forme di finanziamento concesse da istituti bancari che abbiano stipulato accordi o convenzioni con l’azienda.
Nella risoluzione in esame, viene considerata una terza via, in cui è il lavoratore che sceglie l’istituto di credito di fiducia e l’azienda partecipa in misura percentuale all’abbattimento del tasso di interesse attraverso l’erogazione di una somma di denaro.
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