La Fondazione nazionale dei commercialisti ha divulgato un documento di ricerca, datato agosto 2018, che illustra le novità del nuovo Fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali, istituito con l’accordo del 3 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 148/2015, tra le quali che l’assegno ordinario riconosciuto ai lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, per le causali previste in materia di cassa integrazione guadagni, riguarda tutti i datori di lavoro con almeno 3 dipendenti.

Il documento, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di recepimento, dopo aver inquadrato il nuovo ammortizzatore nel sistema di welfare italiano, offre una prima analisi dei contenuti dell'accordo istituivo, altresì, ponendo in evidenza possibili criticità in ordine alla sua attuazione.

La Fondazione evidenzia che i fondi di solidarietà bilaterali settoriali sono configurati secondo un modello ibrido in cui la fase istitutiva è prevalentemente regolata da norme contrattuali collettive e quella funzionale da regole di stampo pubblico, circostanza per la quale autorevole dottrina li ha definiti fondi a bilateralità spuria.

Nonostante l’ibridazione del modello, la centralità del ruolo della contrattazione collettiva nella realizzazione di questo sistema di ammortizzatori sociali consente comunque di qualificare i fondi di solidarietà bilaterale settoriali come strumenti di welfare negoziale.

In quest’ottica, il fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali si aggiunge al novero degli strumenti privatistici che operano in sinergia per la più ampia tutela degli addetti del settore. Tali organismi sono rappresentati da Ebipro, organismo chiamato ad operare in ambiti strategici come la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, la formazione, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e il sostegno al reddito, da Cadiprof, la cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori e da Fondoprofessioni, il fondo interprofessionale per la formazione continua.

In chiave funzionale, la linea evolutiva della bilateralità si è caratterizzata per una tendenza espansiva verso l’area pubblicistica grazie al riconoscimento da parte del legislatore dell’affidabilità dei sistemi bilaterali nella costruzione di un modello di protezione sociale integrativo o sostitutivo di quello statale.

La crisi del welfare state, infatti, ha imposto al legislatore di elaborare nuovi modelli di protezione sociale fondati su un mix di risorse pubbliche e private in un’ottica di sostenibilità economica. Così da una prima fase di indifferenza nei confronti del bilateralismo, il legislatore ne ha sostenuto le pratiche dapprima in modo indiretto, attraverso il più diffuso sostegno all’azione sindacale e poi in modo diretto con l’attribuzione legale di specifiche prerogative e funzioni che si inseriscono nel solco della sussidiarietà orizzontale.

Infine, conclude il documento, l’arretramento del welfare pubblico pone alle parti sociali e alla bilateralità, che storicamente si è fatta interprete dei bisogni di protezione dei lavoratori e dei datori di lavoro, una sfida alla creazione di un nuovo modello di welfare mix in cui le risorse pubbliche e private concorrono ad assicurare i livelli di protezione sociali adeguati.