Stock option: il regime fiscale trova applicazione quando si esercita il diritto
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22998 del 17/08/2021, ha deciso che la disciplina applicabile alle stock option è quella vigente al momento dell’esercizio del diritto e non quella in essere alla data della loro attribuzione.
Nel caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte un lavoratore, destinatario di un piano di azionariato, aveva contestualmente esercitato l’opzione attribuitagli e venduto i titoli azioni, subendo così il prelievo IRPEF sulla differenza tra il corrispettivo di rivendita degli stessi e il prezzo pagato per il loro acquisto.
Il dipendente aveva presentato ricorso chiedendo al giudice che venissero applicate le agevolazioni vigenti alla data di assegnazione dei diritti, il regime tributario delle rendite finanziarie e gli effetti della rivalutazione operata con la corresponsione dell’imposta sostitutiva.
La Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, riconosceva nell’esercizio delle stock option il momento impositivo ai fini del reddito di lavoro e riferiva la rivendita dei titoli all’ambito dei redditi diversi.
La causa è giunta davanti alla Corte di Cassazione la quale ha statuito che la differenza tra il valore dei titoli all’atto dell’acquisto ed il prezzo corrisposto dal beneficiario rappresenta reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione progressiva.
Invece, la successiva cessione a terzi dei titoli attiene alla sfera dei redditi diversi, fermo restando che l’eventuale rivalutazione delle partecipazioni con il pagamento dell’imposta sostitutiva assume esclusivo rilievo ai fini dell’imposizione del capita gain e non rispetto al plusvalore quantificabile come fringe benefit.
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