L’INPS, con la circolare n. 27 del 6 febbraio 2017, ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata con CONFEDERAZIONE SINDACALE LAVORATORI E PENSIONATI (CONFASSET), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

Hanno diritto a versare i contributi sindacali, mediante trattenuta sulla pensione, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS, nonché  i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.

L’ammontare del contributo sindacale è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:

1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;

2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;

3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.