La Corte di Cassazione, con la sentenza 30/06/2016 n.13455, ha deciso che in base a quanto stabilito dall’art. 56 del D.lgs. 151/2001, la lavoratrice che rientra in azienda dopo la gravidanza, deve riprendere l’attività nella stessa unità produttiva dov’era occupata all’inizio del periodo di gravidanza o in un’altra purché ubicata nel medesimo comune.

Nel caso esaminato dai Giudici di legittimità una lavoratrice che si era assentata per maternità era stata licenziata al suo rientro per prolungata assenza dal lavoro per non essersi presentata presso una diversa sede indicata dal datore di lavoro.

Secondo la Suprema Corte, il D.lgs. 151/2001, attuando i valori sanciti dagli artt. 31 e 37 della Costituzione e della Direttiva CE 85/1992, prevede un articolato e complesso insieme di garanzie e diritti volti ad assicurare l’essenziale funzione familiare della donna e rispondenti all’esigenza di tutela della maternità.

La peculiare natura di detti valori e la preminenza degli stessi nell’ordinamento ha riflessi anche sul rapporto di lavoro, richiedendo o legittimando, alla stregua dei canoni di correttezza e buona fede, tutti i comportamenti, sia di segno positivo che negativo, e anche non strutturalmente riconducibili ad un facere, che possono cooperare per la loro attuazione.