Start up: istituiti i codici tributo per restituire le agevolazioni fiscali in caso di decadenza
A cura della redazione
Le start up che decadono dalle agevolazioni fiscali di cui all’art. 29 del DL 179/2012, consistenti nella riduzione delle imposte sui redditi derivanti dalla concessione di detrazioni e deduzioni IRES, sono tenute a restituire all’erario, secondo le modalità previste dal DM 25/02/2016, gli importi fruiti con il mod. F24 utilizzando i codici tributo di nuova istituzione 2016 e 2017.
L’Agenzia delle entrate, ha infatti istituito due nuovi codici tributo: il 2016 che deve essere utilizzato per versare le somme dovute a IRES e il 2017 che deve essere utilizzato per restituire gli importi a titolo di addizionale IRES per il settore energetico dai soggetti che, dopo la fruizione del beneficio, hanno aderito al consolidato ovvero al regime di trasparenza fiscale.
In sede di compilazione del mod. F24 i suddetti codici devono essere esposti nella sezione Erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di imposta in cui si è verificata la decadenza dell’agevolazione.
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