Sportivi: istruzioni per la sospensione e la ripresa dei versamenti contributivi
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 1860 del 10 maggio 2021, ha fornito le istruzioni operative relative alla sospensione dei termini e la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, prevista in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 36, della legge n. 178/2020 ha sospeso, nei confronti dei predetti soggetti, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.
Le aziende con dipendenti, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga delle mensilità di dicembre 2020 e gennaio 2021, devono inserire nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N977”. Alle stesse verrà attribuito il codice autorizzazione 7M. Le aziende che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza per dicembre 2020 e gennaio 2021 senza aver effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro e non oltre il 30 maggio 2021, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
Per quanto riguarda le aziende committenti che nel periodo di competenza di dicembre 2020 e gennaio 2021 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata, dovranno invece riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 36. Anche in tal caso, qualora abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens afferente ai mesi in esame, senza avere indicato il codice calamità 36, dovranno provvedere entro il 30 maggio 2021 alla relativa modifica dei flussi telematici (essendo un campo “non chiave” è sufficiente l’invio di una nuova denuncia senza effettuare l’eliminazione).
Il messaggio riporta altresì gli esempi di compilazione del modello F24 sia per le aziende con dipendenti che per le aziende committenti.
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