L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17 del 10 marzo 2021, ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 16, c. 5-quater, del D.Lgs. 147/2015.

Allo scopo, si ricorda che il citato c. 5-quater stabilisce che, alle condizioni ivi indicate, per i rapporti di cui alla L. 91/1981 (rapporti tra società e sportivi professionisti), i redditi di cui all’art. 16, c. 1, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

Il successivo c. 5-quinquies dispone che l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato di cui al c. 5-quater comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile, e rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dello stesso comma 5-quinquies.

Al riguardo, l’art. 2, c. 1, del DPCM del 26 gennaio 2021, prevede che i soggetti che optano per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 16, c. 5-quater, del D.Lgs. 147/2015, devono provvedere annualmente al versamento del contributo di cui al c. 5-quinquies del medesimo art. 16, entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta di riferimento. Il versamento è effettuato con le modalità di cui agli articoli 17 e ss. del D.Lgs. 241/1997, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista.

Con riferimento al periodo d’imposta 2019, l’art. 5 del citato DPCM 26.1.2021 prevede che sono fatti salvi i comportamenti e le opzioni esercitate in sede di dichiarazione dei redditi, previo versamento dei contributi dovuti da effettuarsi entro il 15 marzo 2021.

Tanto premesso, per consentire il versamento del contributo in parola, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”, è istituito il seguente codice tributo: “1900” denominato “Contributo sportivi professionisti impatriati - adesione al regime agevolato di cui all’articolo 16, comma 5-quater, del d.lgs. n. 147 del 2015”.