Contributi e fisco
Sportivi dilettanti, assicurazione obbligatoria con il tesseramento
A cura della redazione
Per gli sportivi dilettanti tesserati le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva devono stipulare l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e versare i relativi premi.
L'assicurazione obbligatoria è stipulata nell'interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente, denominati «soggetti assicurati».
Sono soggetti obbligati le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria, per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati.
Ai fini della tutela assicurativa i soggetti assicurati sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati.
L'assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati.
La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento, che coincide con il pagamento del premio da parte del soggetto assicurato, e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.
Sono indennizzabili le lesioni corporali che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano la morte o l'invalidità permanente del soggetto assicurato entro due anni dall'infortunio.
L'indennizzo è corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.
La prestazione assicurativa consiste:
a) in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione, in favore degli aventi diritto, di un capitale non inferiore a 80.000,00 euro;
b) in caso di una invalidità permanente, nella erogazione, in unica soluzione, di un indennizzo calcolato, in proporzione al capitale di cui alla precedente lettera a), secondo i criteri di cui all'art. 11 del decreto.
I soggetti obbligati possono prevedere anche prestazioni integrative ulteriori, nonché forme di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi per atleti, dirigenti e tecnici.
La scelta dell'assicuratore è operata dai soggetti obbligati attraverso una procedura di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il pagamento del premio da parte dei soggetti assicurati è condizione di efficacia del tesseramento.
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