Sportivi: la sospensione del versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 non vale per tutti
A cura della redazione
L’INAIL, con la circolare 28/01/2022 n.8, ha fornito le
istruzioni operative per fruire della sospensione degli adempimenti e
versamenti dei premi prevista dal DL 146/2021 (L. 215/2021) e dalla Legge di
Bilancio 2022, evidenziando che le federazioni sportive nazionali, gli enti di
promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche
prive dei requisiti dovranno versare il premio di autoliquidazione 2021/2022
sempre entro il 16 febbraio p.v.
Inoltre, detti soggetti dovranno presentare entro il 28
febbraio 2022, in modalità telematica, la dichiarazione delle retribuzioni per
l’autoliquidazione 2021/2022 e la domanda di riduzione del tasso medio per
prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza
sul lavoro realizzati nell’anno 2021.
Entrando nello specifico della sospensione dei termini,
quella prevista dal DL 146/2021 riguarda in generale le federazioni sportive
nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società
sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello
Stato.
Il rinvio riguarda esclusivamente il versamento della rata
mensile di dicembre 2021 delle rateazioni ordinarie che dovrà essere
corrisposta in unica soluzione entro il 31 marzo 2022.
Invece, la sospensione riconosciuta dalla Legge di Bilancio
2022 ha come destinatari le federazioni sportive nazionali, gli enti di
promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e
dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni
sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.
Formano oggetto della sospensione i termini relativi agli
adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 1°
gennaio 2022 al 30 aprile 2022, tra cui rientra il versamento del premio di
autoliquidazione 2021/2022.
Più precisamente gli adempimenti sospesi sono la
presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione
2021/2022 e la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per
prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza
sul lavoro realizzati nell’anno 2021.
Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30
maggio 2022.
Invece, i versamenti sospesi sono quelli con scadenza legale
dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Le rate sospese, compresa la prima ove
questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate entro il 30
maggio 2022.
Coloro che intendono fruire delle sospensioni devono
presentare apposita comunicazione, entro il 30 aprile 2022, utilizzando il
servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi
eccezionali, che sarà disponibile in www.inail.it dal 1° febbraio fino al 30
aprile 2022.
Nella comunicazione deve essere specificata la natura del beneficiario della sospensione (federazione sportiva nazionale, ente di promozione sportiva, associazione professionistica o dilettantistica, ovvero società sportiva professionistica o dilettantistica).
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