L’INAIL, con la circolare 28/01/2022 n.8, ha fornito le istruzioni operative per fruire della sospensione degli adempimenti e versamenti dei premi prevista dal DL 146/2021 (L. 215/2021) e dalla Legge di Bilancio 2022, evidenziando che le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche prive dei requisiti dovranno versare il premio di autoliquidazione 2021/2022 sempre entro il 16 febbraio p.v.

Inoltre, detti soggetti dovranno presentare entro il 28 febbraio 2022, in modalità telematica, la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021.

Entrando nello specifico della sospensione dei termini, quella prevista dal DL 146/2021 riguarda in generale le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato.

Il rinvio riguarda esclusivamente il versamento della rata mensile di dicembre 2021 delle rateazioni ordinarie che dovrà essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 marzo 2022.

Invece, la sospensione riconosciuta dalla Legge di Bilancio 2022 ha come destinatari le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.

Formano oggetto della sospensione i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022.

Più precisamente gli adempimenti sospesi sono la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022 e la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021.

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 maggio 2022.

Invece, i versamenti sospesi sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate entro il 30 maggio 2022.

Coloro che intendono fruire delle sospensioni devono presentare apposita comunicazione, entro il 30 aprile 2022, utilizzando il servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali, che sarà disponibile in www.inail.it dal 1° febbraio fino al 30 aprile 2022.

Nella comunicazione deve essere specificata la natura del beneficiario della sospensione (federazione sportiva nazionale, ente di promozione sportiva, associazione professionistica o dilettantistica, ovvero società sportiva professionistica o dilettantistica).