L’INPS, con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, ha fornito indicazioni in merito al riordino e alla riforma delle disposizioni sul lavoro sportivo ai sensi del D.Lgs. 36/2021, con particolare focus sugli obblighi contributivi.

Allo scopo, si ricorda, innanzi tutto, che, ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, c. 1, n. 3, C.p.C. (art. 25, c. 2, D.Lgs. 36/2021).

Inoltre, ai sensi del citato art. 25, c. 3-bis, “ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente”. La normativa si riferisce sia ai soggetti di cui all’art. 2222 del codice civile, per i quali è possibile attivare un rapporto di lavoro autonomo occasionale, sia al contratto di prestazioni occasionali di cui all’art. 54-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017).

Per contro, al di fuori dall’ambito del rapporto di lavoro sportivo, è riconosciuta alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, nonché agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, al CONI, al CIP e alla società sport e salute S.p.a. la facoltà di avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Le prestazioni sportive dei volontari, pertanto, “non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario”. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto,  all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e  le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Tali rimborsi, in ogni caso, non concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente.

In materia di trattamento pensionistico, l’Istituto previdenziale ha ricordato che i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS (art. 35, c. 1, D.Lgs. 362021). Al suddetto Fondo sono, altresì, iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, operanti nei settori professionistici.

Al riguardo, la circolare 88/2023 evidenzia che l’obbligo contributivo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) al FPSP e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore. L’aliquota contributiva di finanziamento, oggi pari al 33% della retribuzione/compenso imponibile, ancorché si tratti di lavoro autonomo, è suddivisa con la medesima ripartizione operata presso l’AGO per i lavoratori dipendenti: 23,81% a carico del datore di lavoro (o committente) e 9,19% a carico del lavoratore (subordinato o autonomo). La predetta aliquota contributiva (33%), per gli iscritti al FPSP è calcolata sulla retribuzione o compenso giornaliero nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, variabili a seconda dell’anzianità assicurativa del lavoratore.

In particolare, per gli sportivi “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, il contributo IVS è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’art. 2, c. 18 (secondo periodo), della L. 335/1995. Per gli sportivi “vecchi iscritti” in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, il contributo IVS è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, diviso per 312.

È, altresì, dovuto il contributo di solidarietà di cui all’art. 1, c. 4, del D.Lgs. 166/1997, nella misura del 3,1% (di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale e fino all’importo stabilito annualmente ai sensi del c. 5 del medesimo articolo.

Trova, inoltre, applicazione la disciplina relativa all’aliquota aggiuntiva pari all’1% a carico del lavoratore di cui all’art. 3-ter del D.L. 384/1992 (L. 438/1992).

Con riferimento ai lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome nel settore del dilettantismo, è prevista l’iscrizione alla Gestione separata INPS.

Per ciò che concerne le assicurazioni “minori”, si evidenzia che, con riferimento ai lavoratori sportivi titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nei settori professionistici, continuerà ad applicarsi la previgente disciplina per cui, al di fuori dell’obbligo assicurativo IVS presso il FPSP, non sussiste alcun obbligo di finanziamento delle prestazioni a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria.

Con specifico riferimento ai lavoratori sportivi subordinati, iscritti al FPSP, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività (professionistico o dilettantistico), si prevede espressamente l’applicazione delle tutele di seguito indicate;

1.       Malattia (2,22%) e maternità (0,46%);

2.        Cassa Unica Assegni Familiari (ex CUAF). All’uopo, appare opportuno ricordare che, con l’introduzione dell’Assegno unico universale, a decorrere dal 1° marzo 2022, non sono più riconosciute, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, le prestazioni degli Assegni per il nucleo familiare (ANF). Per contro, restano in vigore e continuano a essere riconosciuti, le prestazioni di ANF e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti o senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti).

Tanto premesso, restano ferme le disposizioni afferenti agli obblighi contributivi per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo ex CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari). In via generale, la misura del contributo ex CUAF in relazione ai lavoratori sportivi subordinati è pari allo 0,68% (2,48% meno 1,80%);

3.       NASpI. È previsto l’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, pari all’1,61% dell’imponibile contributivo (di cui lo 0,30% a titolo di contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua) sia per i lavoratori a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. Alle assunzioni non a tempo indeterminato dei lavoratori subordinati del settore sportivo non si applica il contributo addizionale ex art. 2, c. 28, della L. 92/2012. Conseguentemente, è escluso anche l’incremento del contributo addizionale, previsto nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e introdotto dall’art. 3, c. 2, del D.L. 87/2018 (L. 96/2018).

Si evidenzia infine che, per quanto attiene alle assunzioni a tempo indeterminato, si esclude che l’interruzione del rapporto di lavoro al quale consegua il teorico diritto all’indennità NASpI comporti l’insorgere dell’obbligo contributivo in capo al datore di lavoro del versamento del c.d. ticket di licenziamento ex art. 2, c. 31, della L. 92/2012;

4.       Fondo di Tesoreria e Fondo di garanzia. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell’attività sportiva a norma dell’art. 2123 del codice civile (art. 26, c. 4, D.Lgs. 36/2021). Qualora il lavoratore sportivo subordinato non maturi il diritto al TFR ai sensi dell’art. 2123 del codice civile, o nei casi in cui le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici non abbiano provveduto alla costituzione del fondo previsto dal citato art. 26, il datore di lavoro è tenuto al versamento delle quote di TFR maturate ai sensi dell’art. 2120 del codice civile al Fondo di Tesoreria, ove ricorrano i necessari presupposti e con esclusione delle quote di TFR destinate alle forme di previdenza complementare;

5.       Fondo di integrazione salariale. I lavoratori subordinati sportivi sono destinatari delle tutele del FIS oppure delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige.

La circolare 88/2023 affronta anche il tema dell’apprendistato e, con particolare riferimento ai contratti per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43, D.Lgs. 81/2015), ricorda che, in virtù dell’art. 30, c. 1-bis, del D.Lgs. 36/2021 (introdotto dall’art. 1, c. 23, del D.Lgs. 120/20223), a decorrere dal 5 settembre 2023 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 120/2023), possono essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 81/2015 anche i giovani atleti quattordicenni.

Un’altra novità riguarda il fatto che, diversamente da quanto previsto dalla disciplina generale in materia di apprendistato, il contratto di apprendistato di giovani atleti ai sensi degli articoli 43 e 45 del D.Lgs. 81/2015 può essere stipulato a tempo determinato. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest’ultimo si risolve automaticamente.

Infine, si rileva che anche ai giovani atleti assunti ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 36/2021 (contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 43 o 45 del D.Lgs. 81/2015) si applica l’art. 42, c. 6, del D.Lgs. 81/2015, il quale prevede le seguenti tutele assicurative obbligatorie:

- IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);

- assegno per il nucleo familiare;

- assicurazione contro le malattie;

- maternità;

- nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI);

- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

Da ultimo, si osserva che, dal 2022, le società sportive professionistiche possono assumere lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante di età compresa tra i 15 e i 23 anni di età.

Si ricorda che gli apprendisti (professionalizzanti e non) non sono assicurati al FPSP, bensì al FPLD.

Nella circolare 88/2023, l’INPS ha fornito la classificazione degli enti sportivi ai fini previdenziali, le tabelle con le aliquote contributive (inquadramento CSC 1.18.08) relative ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato nonché le modalità di esposizione dei lavoratori sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi sul flusso UniEmens e dei lavoratori giovani atleti con contratto di apprendistato, ricordando che, per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di competenza a decorrere da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro hanno tempo fino alle denunce di competenza novembre 2023.

L’INPS ha, quindi, chiarito il regime contributivo dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Con particolare riferimento ai co.co.co., si evidenzia che i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel settore dilettantistico sono assicurati alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della L. 335/1995.

L’art. 35, c. 8-bis prevede l’obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa. Concorrono a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023. Ne deriva che, nel caso in cui concorrano più rapporti, il limite della franchigia opera nel momento in cui viene raggiunto tale importo quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti.

Si precisa che, in considerazione della possibile assimilazione delle attività lavorative, concorrono al raggiungimento del limite della franchigia di cui al citato c. 8-bis dell’art. 35 anche i compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 44 del D.L. 269/2003 (L. 326/2003).

Ai sensi dell’art. 35, c. 6, del D.Lgs. 36/2021, ai fini dell’assicurazione IVS, l’aliquota da applicare, per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24%.

Ai sensi del successivo c. 7 del citato art. 35, per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota da applicare è pari al 25%. Per tali lavoratori, inoltre, è dovuta la contribuzione derivante dall’applicazione sui compensi relativi ai rapporti di lavoro sportivo delle aliquote pari allo 2,03% per le tutele di maternità, malattia e DIS-COLL. Ne consegue che l’aliquota complessiva per il singolo soggetto è pari al 27,03%.

L’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.

Da ultimo, appare importante rilevare che il c. 8-ter dell’art. 35 del D.Lgs. 36/2021 prevede che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS (per la quale è applicata l’aliquota del 25% o del 24%) deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Tale riduzione avrà riflessi ai fini dell’accertamento del diritto e della misura del trattamento pensionistico. Diversamente, la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche –maternità, malattia, degenza ospedaliera, DIS-COLL (per le quali è dovuta l’aliquota complessiva pari al 2,03% per le collaborazioni coordinate e continuative) – deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro.