Sportivi: istruzioni operative per il versamento dei contributi sospesi
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n.64 del 30 maggio 2022, ha reso noto che il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato con il mod. F24 entro il 31 agosto 2022 in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Nelle ipotesi in cui la ripresa dei versamenti avvenga mediante rateizzazione, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 31 agosto 2022.
Come si ricorderà, al fine di sostenere il settore sportivo duramente colpito dalla crisi economica post pandemica, la Legge di Bilancio 2022 ha disposto la sospensione dei termini – dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 – relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Successivamente il DL 17/2022 (L. 34/2022) ha prorogato il periodo interessato dalla sospensione fino al 31 luglio 2022.
Ne consegue che la ripresa dei versamenti sospesi dovrà avvenire alla data del 31 agosto 2022.
I soggetti che possono fruire della sospensione sono le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.
Formano oggetto della sospensione sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nell’arco temporale sopra riportato (dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022), ivi comprese le rate in scadenza nel predetto periodo, relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps. La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
L’INPS precisa che la sospensione non opera rispetto alle eventuali rate in scadenza nel predetto periodo oggetto di sospensione – dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 – riferite alla rateizzazione della contribuzione sospesa (DL 146/2021 – L. 215/2021), il cui versamento è da effettuarsi, in applicazione della citata previsione, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a giugno 2022, i datori di lavoro con dipendenti inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N979”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n.234/2021 art. 1 comma 923 e Decreto legge n.17/2022 art. 7 comma 3 bis”; e le relative<SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).
Invece i soggetti che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e che nel periodo di competenza da dicembre 2021 a giugno 2022 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata, dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “38”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche nell’ambito di competizioni sportive DPCM 24 ottobre 2020. Legge n.234/2021 art. 1 comma 923 e Decreto legge n.17/2022 art. 7 comma 3 bis. Validità dal 1 gennaio al 31 luglio 2022 periodo di competenza dicembre 2021 – giugno 2022”.
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