L’ENPALS, con la circolare n. 8 del 20 luglio 2011, considerato che la BCE ha fissato all’1,5%, con decorrenza 13.7.2011, il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi, ha stabilito nella misura del 7,5%, a decorrere dalla medesima data, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e gli accessori di legge.     
La nuova misura delle sanzioni civili è stata determinata, invece, nel modo seguente:     
- 7% annuo per il mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie e di denuncia spontanea entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento della contribuzione dovuta sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa;      
- 7% annuo per il mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento della contribuzione sia effettuato entro il termine fissato dall'Ente;     
- 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall'Ente, di denuncia della situazione debitoria, da parte degli interessati, effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento oppure di denuncia della contribuzione dovuta entro dodici mesi dalla scadenza, ma senza che il pagamento avvenga nei 30 giorni successivi alla denuncia stessa.