L’Enpals, con la circolare n. 17 del 30 novembre 2010, ha precisato che, a decorrere dall’1.10.2010, la misura dell’interesse di mora che matura, sull’importo del solo debito contributivo, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili relative alle ipotesi di omissione ed evasione contributiva, è, attualmente, fissata al 5,7567% in ragione d’anno.