L’Inps, con la circolare n. 124 del 3 agosto 2017, ha ricordato i principi riguardanti l’assicurazione della prestazione economica di malattia per i soggetti iscritti, ai fini previdenziali, al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (F.p.l.s.) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (F.p.s.p.), e ha illustrato la disciplina relativa alla correlata obbligazione contributiva.

L’istituto previdenziale sottolinea che l’assicurazione di malattia, con i connessi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, opera a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (ex Enpals), in forza del D.lgs.C.P.S. n. 708/1947, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma) e dal tipo di qualifica rivestita (impiegato, operaio, quadro, etc.), nonché dal settore produttivo in cui opera l’impresa. Deve però trattarsi di figure professionali espressamente individuate dal legislatore, per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione al medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Inoltre, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 20 del D.L. n. 112/2008, a far data dal 1° maggio 2011, sempre per i lavoratori dello spettacolo, gli obblighi contributivi relativi alla malattia sono sempre vigenti, anche nel caso in cui il datore di lavoro/committente sia tenuto, per effetto di norma di legge o di contratto, a corrispondere al lavoratore, in caso di malattia, una prestazione di valore pari o superiore all’indennità economica di malattia a carico dell’Istituto.

Per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato e nelle altre ipotesi di lavoro a durata limitata (ad esempio in ipotesi di lavoro autonomo “a prestazione”), i contributi sono calcolati sul massimale giornaliero di € 67,14. Al momento, la misura del contributo per i lavoratori dello spettacolo è pari al 2,22% della retribuzione ovvero del compenso imponibile. La misura si applica a tutti i datori/committenti che si avvalgono dei lavoratori dello spettacolo, a prescindere dal settore produttivo a cui i medesimi appartengono. La stessa trova applicazione anche con riferimento agli impiegati e operai delle sale bingo.

La circolare ricorda che, a differenza di quanto predetto, non sono soggetti all’assicurazione di malattia:

  1. i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” di cui al n. 23-bis ex art. 3, co. 1, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947;
  2. i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al D.L. n. 91/2013.

In relazione all’inquadramento delle Fondazioni lirico-sinfoniche, è stato istituito il nuovo codice statistico contributivo 1.18.09, che andrà associato al codice Ateco2007 90.04.00, avente il significato di “Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche”. Le sedi territoriali dell’Inps effettueranno le necessarie operazioni di adeguamento anagrafico aziendale delle Fondazioni lirico-sinfoniche, con effetto dal periodo di paga di settembre. A decorrere dalla medesima data produrrà effetto la revoca, per le Fondazioni che si avvalgono di prestazioni lavorative di soggetti identificati dall’obbligo assicurativo al F.p.l.s. (tipologie diverse dal tempo indeterminato), del codice di autorizzazione 8G afferente alle matricole delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Quanto agli sportivi professionisti, non essendo stata prevista a loro favore l’estensione dell’assicurazione relativa al trattamento economico di malattia, i datori di lavoro non sono obbligati al versamento della relativa contribuzione minore.