La Corte di Cassazione, con la sentenza 31/05/2010 n.13256, ha deciso che il lavoratore che si assenta per malattia durante lo svolgimento di uno sciopero ha comunque diritto alla retribuzione, anche se l’azienda si ritrova nell’impossibilità di ricevere la prestazione.
La Suprema Corte ha richiamato l'orientamento espresso dalla sentenza 9 aprile 1998 n. 3691 secondo cui nell'ipotesi in cui il datore di lavoro si trovi nell'impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa per causa a lui non imputabile (nella specie, per l'adesione ad uno sciopero da parte della stragrande maggioranza del personale dipendente e la conseguente inutilizzabilità del personale residuo non scioperante), il diritto alla retribuzione non viene meno per quei lavoratori il cui rapporto di lavoro era già sospeso per malattia ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. atteso che la speciale disciplina dettata per ragioni di carattere sociale dal predetto articolo del codice civile investe in via esclusiva il rapporto tra datore di lavoro e singolo lavoratore, e su di essa non possono pertanto incidere le ragioni che, nel medesimo periodo di sospensione del rapporto, rendano impossibile la prestazione di altri dipendenti in servizio, senza che, peraltro, possa in tal modo configurarsi una violazione del principio di parità di trattamento, posto che detto principio non può essere validamente invocato al fine di eliminare un regime differenziale voluto a tutela di particolari condizioni già ritenute meritevoli di un trattamento privilegiato. In sostanza il lavoratore non può essere privato della retribuzione, nel momento in cui, impossibilitato a rendere la prestazione per motivi di salute, non ha comunque manifestato l'intenzione di aderire allo sciopero, dovendo, in applicazione, appunto, del disposto dell'art. 2110 cod. civ., essergli attribuita la retribuzione, proprio perché, nella valutazione di evidenti ragioni di contenuto sociale, la peculiare natura dell'impedimento dei lavoratori deve portare a derogare l'impostazione normativa dell'art. 1463 cod. civ..