Sostituzione maternità: consentita la proroga del termine in caso di ferie post congedo
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19860 del 26 luglio 2018, ha ribadito il principio secondo cui, in caso di assunzione a termine ai fini della sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, è legittima la fissazione di un termine determinato con riferimento alla non prefissata data di rientro del lavoratore sostituito (termine incertus quando), così come la prosecuzione del rapporto in occasione del mutamento del titolo di assenza indicato nel contratto è legittima e non determina la trasformazione del medesimo a tempo indeterminato, sempreché anche per la nuova causale sia consentita al stipulazione del contratto a termine.
Nella fattispecie in esame, è stato stipulato un contratto a termine per la sostituzione di una lavoratrice in maternità che, al termine del congedo, non è rientrata in servizio, avendo usufruito di un periodo di ferie.
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