Sostituto d’imposta è chi eroga il compenso anche se la prestazione viene resa a terzi
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 357 del 30 giugno 2022, ha precisato che la qualifica di sostituto d’imposta permane in caso a chi eroga il compenso al professionista che rende la prestazione di lavoro autonomo, soggetti alla ritenuta d’acconto all’atto del pagamento, anche se la citata prestazione viene resa ad un altro soggetto.
Nel caso sottoposto all’Agenzia delle entrate, una compagnia assicurativa lussemburghese ha una stabile organizzazione in Italia che ha sottoscritto con un’impresa assicurativa italiana un accordo con il quale ha conferito l’incarico a quest’ultima di gestire le pratiche dei sinistri dei clienti della stabile organizzazione.
Per i pagamenti degli indennizzi assicurativi relativi ai sinistri, la stabile organizzazione fornisce all’impresa assicurativa italiana una provvista.
Tra i destinatari dei pagamenti ci sono anche i soggetti coinvolti nel processo di liquidazione dei rimborsi, quali esperti, medici, periti o avvocati che emettono regolare fattura intestata alla stabile organizzazione.
All’Agenzia delle entrate è stato chiesto se la ritenuta d’acconto, in qualità di sostituto d’imposta, possa essere fatta dalla stabile organizzazione (reale committente delle prestazioni dei lavoratori autonomi) anche se il compenso viene materialmente erogato dall’impresa assicurativa italiana delegata.
Richiamando la circolare del Ministero delle finanze n.203/1994, l’Agenzia delle entrate ha ricordato che l’art. 25 del DPR 600/1973 ha ampliato l’ambito di applicazione della ritenuta alla fonte fino a ricomprendervi anche le remunerazioni di prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, in favore del committente non esecutore del pagamento. Ne consegue che lo status di sostituto d’imposta è attribuito a chiunque corrisponda compensi per prestazioni professionali, anche se queste ultime sono rese nell’interesse di terzi e anche se l’adempimento del pagamento è stato disposto in modo coattivo in base ad una sentenza di condanna.
Sulla base di questo chiarimento l’Agenzia delle entrate ritiene che la qualifica di sostituto d’imposta permane in capo all’impresa assicurativa italiana, la quale corrisponde redditi per prestazioni di lavoro autonomo, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto all’atto del pagamento, per prestazioni rese alla stabile organizzazione, quale soggetto committente.
E’ in linea con questa interpretazione anche la Corte di Cassazione (sent. 3777/1982 e 9332/1996).
Infine, precisa l’Agenzia delle entrate, non può trovare applicazione al caso in esame l’indicazione contenuta nella circ. Min. Finanze n. 326/1997 secondo cui il datore di lavoro-sostituto d’imposta deve effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a tutte le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con lui anche se taluni di questi sono corrisposti da terzi (es: il datore di lavoro eroga ai dipendenti la retribuzione e un soggetto terzo eroga i fringe benefit).
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