L’INPS, con il messaggio n. 734 del 25 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti sulle modalità di recupero sulle prestazioni in corso di pagamento degli indebiti da prestazioni a sostegno del reddito.

Il procedimento amministrativo prevede le seguenti fasi:

a) verifica della possibilità di effettuare una compensazione c.d. impropria; la compensazione impropria, si verifica laddove il credito da parte del percettore sia riferito ad arretrati sulla stessa prestazione (per medesima prestazione a sostegno del reddito deve intendersi non genericamente una prestazione del medesimo tipo, ma specificamente quella che sorge dallo stesso titolo: a titolo esemplificativo, con riferimento alla disoccupazione agricola, il trattamento riferibile ad una specifica annualità; con riferimento alla NASpI, il trattamento collegato alla cessazione di uno specifico rapporto di lavoro); in tali casi si dà luogo ad elisione delle reciproche partite di debito-credito tra l’Inps e l’assicurato/debitore ed il recupero dell’indebito di cui trattasi non soggiace al limite della misura del quinto della somma dovuta.

Laddove sia effettuata una tale operazione deve essere fornita opportuna informativa all’interessato;

b) invio all’interessato di una nota di debito che, oltre alla specifica indicazione della motivazione a base dell’indebito e delle ulteriori informazioni previste dalla citata norma, contiene la diffida a restituire, in unica soluzione, la somma (gravata – nei soli casi di dolo, ossia nelle ipotesi di c.d. indebito di condotta – degli interessi legali) entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso; la nota contiene l’indicazione secondo cui, in caso di inottemperanza, l’Inps è tenuto per legge al recupero coattivo dei propri crediti avvalendosi anche dell’Agente della riscossione competente (emissione dell’avviso di addebito);

c) trascorsi infruttuosamente i 30 giorni dal ricevimento della nota di debito da parte del debitore, si darà luogo al recupero dell’indebito secondo le modalità e l’ordine di priorità indicati nell’art. 3 della determinazione n. 123/2017:

  1. trattenuta su prestazioni in corso di pagamento;
  2. pagamento mediante rimessa in denaro.