Sostegno ai soggetti deboli e all’integrazione sociale
A cura della redazione
Secondo il Rapporto welfare Index PMI 2018, il 23,3% delle imprese analizzate hanno segnalato la presenza in organico di lavoratori disabili ed il 30,7% di lavoratori extracomunitari.
Diventa quindi sempre più importante inserire nei piani welfare flexible benefit specifici per queste due categorie di destinatari, senza dimenticare che tra i soggetti deboli devono essere ricompresi anche gli ex detenuti e i tossicodipendenti.
Tra le varie iniziative che il datore di lavoro può prevedere, meritano di essere evidenziate quelle per i lavoratori stranieri.
Ad esempio, l’azienda può decidere di sostenere il costo del corso di lingua italiana. Tale benefit, come ricordato dall’Agenzia delle entrate con la circolare 28E/2016, rientra nell’art.51, c.2, lett. f) del TUIR, con la conseguenza che può essere fruito non sono dai dipendenti ma anche dai famigliari di questi ultimi (art. 12 TUIR).
La spesa per il corso, al fine di fruire dell'esenzione fiscale, deve essere sostenuta direttamente dal datore di lavoro e non può essere oggetto di rimborso.
Un altro benefit che può essere inserito nel piano welfare riguarda le spese per il mediatore culturale, ossia quel professionista che opera per facilitare l’interazione e la convivenza negli ambienti multiculturali, sia tra i cittadini di origini e culture varie che con le istituzioni pubbliche.
Utilissima anche l’assistenza alle viarie pratiche di cui necessita lo straniero, come il rinnovo del permesso di soggiorno, il ricongiungimento familiare, ecc..
Tali iniziative perseguono la finalità di assistenza sociale individuata dall’art. 100 del TUIR, a sua volta richiamato dalla citata lett. f). Pertanto anche queste spese possono fruire dell’esenzione fiscale.
Infine, è possibile includere nel piano welfare l’erogazione di un sostegno economico per l’acquisto dell’abitazione, attraverso ad esempio la concessione di un contributo a copertura di una quota degli interessi che il lavoratore deve restituire all'istituto finanziatore con il quale ha acceso un mutuo.
Dal punto di vista fiscale tale benefit rientra nell’art.51, c. 4 del TUIR.
In questo caso, come ricordato dall’Agenzia delle entrate con la circolare 5E/2018, sempreché le modalità di accreditamento della somma realizzino un collegamento immediato e univoco tra l’erogazione aziendale e il pagamento degli interessi di mutuo, concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anziché l’intero importo degli interessi pagati dal datore di lavoro, il 50% dell’ammontare risultante dalla differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al 31 dicembre di ciascun anno e gli interessi rimasti a carico del dipendente.
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