L’INPS, con il messaggio n. 1789 del 28 aprile 2020, ha fornito indicazioni in merito alle sospensioni contributive di cui al D.L. 18/2020 e al D.L.23/2020, con particolare riferimento ai datori di lavoro che abbiano già inviato i flussi UNIEMENS.

Per quanto riguarda le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ex art. 62, c. 2, del D.L. 18/2020, in relazione ai periodi di paga aventi scadenza tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020, che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020 senza aver potuto indicare il codice importo da riferire alla sospensione così come previsto dalla circolare 52/2020, si comunica che si potrà provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.

La stessa modalità e tempistica potrà essere utilizzata anche nel caso in cui siano state trasmesse le denunce relative al mese di febbraio 2020 prive dei codici di sospensione previste per le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’art. 61, commi 2 e 5, del D.L. 18/2020.

L’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

Anche le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla Gestione separata potranno provvedere alla modifica del flusso Uniemens secondo le seguenti indicazioni:

  • i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 61, c. 2, del D.L. 18/2020 dovranno inserire il codice “25” (trattasi di codice non chiave della denuncia);
  • i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 61, c. 5, del D.L. 18/2020 (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) dovranno inserire il codice “26” (trattasi di codice non chiave della denuncia);
  • i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 62, c. 2, del D.L. 18/2020, dovranno inserire il codice “27” (trattasi di codice non chiave della denuncia).

In riferimento all’art. 18 del D.L. 23/2020 n. 23, le aziende che hanno già inviato il flusso Uniemens relativo al mese di marzo 2020 senza il codice importo relativo alla sospensione potranno provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.

L’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

Anche le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla Gestione separata potranno provvedere alla modifica del flusso Uniemens secondo le indicazioni fornite nel messaggio 1754/2020.