Contributi e fisco
Sospensioni contributive concesse a seguito di calamità naturali
A cura della redazione
L'Inps, con circolare 04/12/2008 n. 106, ha illustrato i principi generali applicabili alle sospensioni contributive in caso di calamità naturali.
Al riguardo, il predetto Istituto ha precisato che non esiste alcun automatismo tra la dichiarazione dello stato di emergenza in caso di calamità naturali e la concessione della sospensione contributiva, così come l'eventuale proroga dello stato di emergenza non ha automaticamente effetti sulla sospensione.
L'Inps ha, inoltre, chiarito che l'accesso al beneficio della sospensione è condizionato al possesso di due requisiti:
- soggettivo: esistenza alla data dell'evento;
- oggettivo: nesso causale fra danno subito ed evento calamitoso.
Con la circolare in commento sono state rese note anche le condizioni di accesso alla sospensione (l'inizio della attività in data successiva a quella dell'evento calamitoso; l'iscrizione ed il versamento dei contributi in data precedente l'evento calamitoso; l'impossibilità di estendere il beneficio della sospensione ai rapporti di lavoro (dipendente, di collaborazione, di associazione, ecc.) instaurati in data successiva all'evento calamitoso; l'impossibilità di estendere il beneficio alle aziende non operanti nelle zone danneggiate, ancorché il titolare sia residente nelle suddette zone; ecc.).
E'stato, infine, fornito l'elenco dei soggtti esclusi dal beneficio (i datori di lavoro pubblici; i singoli lavoratori nel caso in cui l'azienda non possa o non voglia usufruire della sospensione; tutti i dipendenti pubblici; i datori di lavoro domestico; i prosecutori volontari).
Si ritengono, invece, inclusi fra i possibili soggetti beneficiari i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, iscritti alla gestione separata).
Al riguardo, il predetto Istituto ha precisato che non esiste alcun automatismo tra la dichiarazione dello stato di emergenza in caso di calamità naturali e la concessione della sospensione contributiva, così come l'eventuale proroga dello stato di emergenza non ha automaticamente effetti sulla sospensione.
L'Inps ha, inoltre, chiarito che l'accesso al beneficio della sospensione è condizionato al possesso di due requisiti:
- soggettivo: esistenza alla data dell'evento;
- oggettivo: nesso causale fra danno subito ed evento calamitoso.
Con la circolare in commento sono state rese note anche le condizioni di accesso alla sospensione (l'inizio della attività in data successiva a quella dell'evento calamitoso; l'iscrizione ed il versamento dei contributi in data precedente l'evento calamitoso; l'impossibilità di estendere il beneficio della sospensione ai rapporti di lavoro (dipendente, di collaborazione, di associazione, ecc.) instaurati in data successiva all'evento calamitoso; l'impossibilità di estendere il beneficio alle aziende non operanti nelle zone danneggiate, ancorché il titolare sia residente nelle suddette zone; ecc.).
E'stato, infine, fornito l'elenco dei soggtti esclusi dal beneficio (i datori di lavoro pubblici; i singoli lavoratori nel caso in cui l'azienda non possa o non voglia usufruire della sospensione; tutti i dipendenti pubblici; i datori di lavoro domestico; i prosecutori volontari).
Si ritengono, invece, inclusi fra i possibili soggetti beneficiari i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, iscritti alla gestione separata).
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