INPS: Sospensione versamenti contributivi mese di novembre 2020
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 129 del 13.11.2020 (che ha sostituito la circ. 128 del 12.11.2020, tolta dal sito internet), corregge, in materia di sospensione del versamento dei contributi in scadenza nel mese di novembre 2020, gli errori e fornisce ulteriori istruzioni operative.
In particolare:
È stato tolto il riferimento ai soggetti, con attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’allegato 2, operanti nelle zone c.d. arancione;
Si conferma che la sospensione interessa anche i contributi a carico dei dipendenti, tenendo presente, con il richiamo alla circ. 52/2020, che deve intendersi sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii, notificati prima dell’inizio dell’emergenza, ove il predetto termine sia interessato dalla sospensione disposta dai decreti 137 e 149/2020. In questo caso, alla cessazione del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l’atto di accertamento già notificato;
Ai fini della compilazione dell’Uniemens, viene precisato:
Ai datori di lavoro interessati verrà attribuito, in automatico, il codice autorizzazione "4X - Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149". L'INPS precisa, altresì, che nel caso in cui all'azienda, pur rientrando nell'ambito di applicazione della norma, non risulti assegnato il codice di autorizzazione "4X", la stessa potrà inoltrare richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione tramite i canali in uso;
Il percorso segnalato dall'Istituto prevede che le aziende interessate inseriscano nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il nuovo codice "N974", avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149."; e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l'importo dei contributi sospesi). L'importo dei contributi da dichiarare con predetto codice non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative. Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potr√† dare luogo ad un credito in favore dell'Inps da versare con le consuete modalità (F24) ovvero ad un credito azienda o un saldo a zero.