Contributi e fisco
Sospensione termini feriali
A cura della redazione
Dal 1° agosto al 15 settembre sono sospesi i termini riguardanti le cause civili, penali e tributarie.
Ll'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 prevede che "il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione".
Pertanto, durante questi 45 giorni, tutte le scadenze processuali si interrompono e, nell'ipotesi in cui il termini decorrà prima dell'inizio del predetto periodo feriale, l'adempimento potrà essere portato a termine dal 15 settembre con una sostanziale pausa che elimina decadenza eprescrizione.
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