La legge 123/2007 ha esteso a tutte le imprese la normativa (già presente per le imprese operanti nei cantieri edili - art. 36-bis, D.L.  223/2006 - L. 248/2006) che affida agli Ispettori  del lavoro la possibilità di adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale qualora riscontri una delle seguenti situazioni: - lavoratori in nero in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati (unità produttiva interessata dall'ispezione); - reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro,  di riposo giornaliero e settimanale (artt. 4,7 e 9 del D. Lgs.  66/2003), - gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di sicurezza.

La presenza di un provvedimento di sospensione comporta l'immediata cessazione dell'attività di impresa dell'unità produttiva oggetto di interdizione,  ad eccezione delle sole operazioni strettamente necessarie alla eliminazione delle violazioni oggetto di accertamento.

Ciò significa che anche l'attività svolta dal personale dipendente regolarmente occupato (non addetto alle operazioni di regolarizzazione) deve essere sospesa.

Detto personale per tutta la durata della sospensione non può quindi adempiere all'obbligo contrattuale  (prestazione lavorativa in cambio di retribuzione), per una causa a lui non imputabile (trattasi quindi di un'assenza giustificata) ma imputabile alla conseguenza di un comportamento illecito messo in atto del datore di lavoro.

Occorre, quindi, verificare se durante il periodo di sospensione i predetti lavoratori hanno diritto di ricevere la normale retribuzione (anche in assenza della relativa prestazione lavorativa) con la conseguente copertura assicurativa e previdenziale.

A  tale proposito, la norma in commento e la nota ministeriale esplicativa non contengono disposizioni e/o riferimenti finalizzati a evidenziare la tutela retributiva/contributiva dei lavoratori regolarmente occupati nell'unità produttiva oggetto di sospensione.

Il problema viene risolto richiamando quanto sancito dal codice civile, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e dalla contrattazione collettiva.

In particolare l'art. 1218 c.c. precisa che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

Al riguardo, la Cassazione (sent. 11916 del 22-10-1999) ha precisato che la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro è giustificata ed esonera il datore di lavoro dall'obbligazione retributiva soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso e non sia prevedibile ed evitabile.

Inoltre in alcuni settori, la contrattazione collettiva regolamenta il trattamento retributivo da riconoscere al lavoratore nei periodi in cui interviene una sospensione del rapporto di lavoro per fatto dipendente dalla volontà del datore di lavoro.

Per   esempio, nel settore del Commercio, CCNL Confcommercio e CCNL confesercenti, viene espressamente previsto che in caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto per tutto il periodo della sospensione.

Si può quindi ritenere che la sospensione prevista dall'art. 5 della L.  123/2007 (generalità delle aziende) e quella prevista dall'art. 36-bis del D.L.  223/2006 (L.  248/2006), per le aziende operanti nei cantieri edili,  sono conseguenti a un comportamento illecito condotto dal datore di lavoro, quindi a un fatto a lui imputabile, con la conseguenza che la mancata prestazione lavorativa da parte del lavoratore, per effetto della sospensione disposta dall'Ispettore,  deve essere in ogni  caso retribuita, assumendo anche la relativa obbligazione contributiva, fino alla revoca della sospensione a decorrere dalla quale si può riprendere l'attività lavorativa.