Sospensione dei contributi previdenziali: le istruzioni INPS dopo il Decreto Rilancio
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 64 del 28 maggio 2020, ha fornito indicazioni in ordine alle ulteriori disposizioni concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previste, ad integrazione del previgente assetto normativo, dalla L. 27/2020 (di conversione del D.L. 18/2020) e dal D.L. 34/2020.
La circolare illustra le fattispecie di sospensione introdotte dalle suddette disposizioni nonché gli adeguamenti alle istruzioni amministrative già emanate dall’Istituto, da ultimo con le circolari n. 52/2020 e 59/2020, che si richiamano integralmente per tutti gli aspetti non oggetto dei citati adeguamenti.
Con particolare riferimento ai committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, l’INPS ha precisato che i soggetti inseriti nella platea dei destinatari della sospensione contributiva di cui all’art. 61, c. 2, del D.L 18/2020 (L. 27/2020) ed “esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite”, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione (compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020) dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 25, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto- Legge n 9/2020, Art. 8 e decreto-legge n. 18/2020, art. 61. Validità dal 2 marzo al 30 aprile 2020”. Le aziende committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo ai mesi in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione, provvederanno, entro il 12 giugno 2020, alla modifica dei flussi Uniemens.
Per i soggetti di cui all’art. 78, c. 2-quinquiesdecies, del D.L 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020 (imprese del settore florovivaistico) nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 31, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 78, comma 2-quinquiesdecies, introdotto dalla legge n. 27/2020. Validità dal 30 aprile al 15 luglio 2020” (compensi erogati nei mesi di aprile e maggio 2020).
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera, la sospensione introdotta dall’art. 78, c. 2-quinquiesdecies, del D.L. 18/2020, concerne i flussi della denuncia di manodopera occupata, segnatamente la denuncia di manodopera relativa al primo trimestre (termine legale di scadenza 30 aprile 2020) e le denunce mensili relative ai successivi periodi retributivi di aprile e maggio 2020, il cui termine legale di presentazione, con l’avvio dalle retribuzioni di aprile 2020 del flusso Uniemens, sezione PosAgri è l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento delle retribuzioni, rispettivamente il 31 maggio e 30 giugno 2020.
Nel periodo di riferimento della sospensione ricadono i termini legali di scadenza del versamento della contribuzione corrente relativa ai periodi retributivi del quarto trimestre 2019 (scadenza ordinaria corrente 16 giugno 2020). I contribuenti che intendono avvalersi della sospensione in esame devono trasmettere la relativa istanza, disponibile nella sezione “DOMANDE TELEMATICHE” del Cassetto previdenziale.
Da ultimo, l’INPS, per ciò che concerne la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria ex art. 37, D.L. 18/2020, ha chiarito che il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. Se la prescrizione del diritto di credito dell’INPS è iniziata a decorrere antecedentemente al 23.2.2020, la prescrizione di cinque anni prevista dall’art. 3, c. 9, della L. 335/1995, si allungherà di un periodo ulteriore corrispondente a quello di sospensione. Pertanto, la prescrizione maturerà quando la somma del numero di giorni antecedenti al 23.2.2020 e di quelli successivi al 30.6.2020 sarà pari complessivamente a cinque anni.
Resta inteso che il compimento di validi atti di interruzione della prescrizione determina l’inizio del decorso di un nuovo termine di prescrizione.
Se l’atto interruttivo è stato compiuto antecedentemente al 23.2.2020, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell’atto interruttivo (per il dettaglio, si veda la circ. 64/2020, par. 10) e per esso opererà, per effetto della sospensione, l’allungamento pari a 129 giorni; se, invece, l’atto interruttivo è compiuto successivamente al 23.2.2020, il termine di prescrizione quinquennale avrà decorrenza dal 1° luglio 2020 qualora sia notificato durante il periodo di sospensione oppure dalla data di notifica dell’atto medesimo se successiva al 1° luglio 2020. Ove, invece, il decorso della prescrizione abbia inizio durante il periodo di sospensione (23.2.2020 – 30.6.2020), l’inizio stesso sarà sempre differito al 1° luglio 2020 con l’effetto che il termine di prescrizione maturerà una volta decorsi cinque anni da tale data (30.6.2025). Resta fermo l’effetto del compimento di validi atti di interruzione della prescrizione compiuti durante tale periodo.
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