Sospensione contributiva sportivi: disponibili le istruzioni operative
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 884 del 23 febbraio 2022, ha fornito le
istruzioni operative relative alla sospensione dei termini relativi ai
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli
enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive
professionistiche e dilettantistiche.
Per quanto riguarda i datori con dipendenti, si specifica che ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per il periodo di paga novembre 2021, occorre inserire nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N978”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi)”. I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza di novembre 2021 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro il 28 febbraio 2022, un flusso regolarizzativo, variando la sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo. L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7M”. Il messaggio specifica che l'importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N978” non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative. Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello “F24”) oppure a un credito in favore del datore di lavoro o un saldo pari a zero. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati. Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022. Il documento di prassi precisa le modalità di compilazione della “Sezione INPS” del modello “F24”.
Per quanto riguarda i committenti obbligati al versamento dei contributi alla Gestione separata, che nel periodo di competenza di novembre 2021 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio, dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “37”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. Art. 3-quater d.l. n. 146/2021. Validità dal 1 al 31 dicembre 2021 periodo di competenza 11/2021”. Laddove abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens del mese in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto nel presente messaggio, provvederanno entro il 28 febbraio 2022 alla relativa modifica dei flussi telematici. È sufficiente l’invio di una nuova denuncia con l’elemento <CodCalamita> valorizzato e quindi non deve essere trasmessa la preventiva eliminazione della denuncia precedentemente inviata. Anche per tali soggetti sono riportate le modalità di ripresa dei versamenti.
Riproduzione riservata ©