L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14 del 21 marzo 2020, ha chiarito che codici ATECO riportati nell’allegato alla risoluzione 12/2020 sono limitati ai casi univocamente riconducibili alle attività descritte all’art. 8, c. 1, del DL 9/2020, e all’art. 61, c.2, lettere da a) a q), del DL 18/2020.

Il suddetto elenco di codici ATECO ha valore indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni. Rientrano ad esempio nell’ambito di applicazione delle suddette disposizioni anche i seguenti codici ATECO:

  • 10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
  • 10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi;
  • 21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
  • 22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione;
  • 22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua;
  • 29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
  • 29.21 Intermediari dei trasporti;
  • 29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
  • 24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei;
  • 24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;
  • 24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
  • 24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
  • 20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.