L’INAIL, in data 30 aprile 2020, ad integrazione e parziale rettifica delle disposizioni finora emanate, ha fornito le istruzioni operative aggiornate per la ripresa degli adempimenti sospesi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’applicazione della sospensione di cui all’art. 62, c. 2, lett. c), del D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020.

Con particolare riferimento all’art. 61, c. 2, si rileva che sono stati inseriti, alla lettera a) le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator e alla lettera s) gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.

Al fine di poter effettuare gli adempimenti, al termine del periodo di sospensione, gli interessati devono trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio “Alpi online”, mentre le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione con la relativa documentazione probante, vanno inoltrate esclusivamente tramite il servizio online “Riduzione per prevenzione”.

Inoltre, a modifica delle circolari n 7/2020 e n. 11/2020, gli interessati che hanno applicato la sospensione degli adempimenti devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni 2019 e le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione senza presentare contestualmente il modulo di sospensione.

A seguito delle sospensioni stabilite dall’art. 18 del D.L. 23/2020, per i mesi di aprile e di maggio 2020, per le quali è in corso di emanazione specifica circolare, è infatti in fase di realizzazione un apposito servizio online, di cui sarà comunicata a breve l’operatività, che sarà reso disponibile sia ai titolari dei codici ditta che ai loro intermediari in possesso di delega.

In merito all’ambito applicativo della sospensione di cui all’art. 62, c. 2, lett. c), D.L. 18/2020 (L. 27/2020), l’INAIL chiarisce che la stessa, alla luce anche delle disposizioni dell’art. 18 del D.L. 23/2020, che stabiliscono, ai commi 2 e 4, la sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria senza fare riferimento ai termini dei versamenti in autoliquidazione, si applica anche ai premi dovuti all’INAIL, indipendentemente dal fatto che il loro accertamento derivi o meno dall’autoliquidazione 2019/2020.

La sospensione spetta per i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020 ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, vale a dire nel periodo di imposta 2019.