Nel caso di soppressione del posto di lavoro e in particolare di una determinata funzione, rimane legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche in presenza di una contestuale o di poco antecedente assunzione di un altro lavoratore con compiti analoghi.

Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza de 20 gennaio 2025 n. 1364 alla fine di un lungo procedimento giudiziario in cui due sente della suprema corte avevano provveduto a rinviare alla Corte di appello il giudizio e di merito.

Secondo la recente e ultima sentenza di legittimità, non si deve valutare la fungibilità delle mansioni occupate dall'uno e dall'altro avere riguardo alla sussistenza di un'eventuale professionalità omogenea tra i due.

Nel caso specifico di un licenziamento per gmo di un dirigente ha detto alle vendite al dettaglio in un'area del Sud America con un altro dirigente impegnato alle vendite in un'altra area geografica ma a distanza e tramite intermediari in loco, si tratta di professionalità non omogenee sia per capacità linguistiche differenti, che per conoscenza di usi e costumi del luogo.

In definitiva, pur essendo a un dato a sostituire il lavoratore licenziato, la nuova risorsa non può dirsi fungibile in quanto in possesso di un bagaglio professionale differente, perché non ci si deve limitare ad analizzare le mansioni concretamente svolte ma il grado e il livello di professionalità posseduta dai due lavoratori. Unitamente alla circostanza che il complesso delle mansioni svolte dal lavoratore licenziato erano state distribuite tra altri lavoratori oltre ad altri intermediari presenti in loco. Ciò evidentemente nell’ottica di ridurre i costi, senza che il giudice possa spengersi a verificare se ciò consenta di raggiungere l’obiettivo prefisso, trattandosi di una scelta economica discrezionale del datore di lavoro.

Ai fini dell’obbligo del repechage infine, è a carico del datore di lavoro l’onere di limitarsi alla dimostrazione dell'inesistenza di posizioni vacanti compatibili con le mansioni del lavoratore, senza obbligo di estendere la ricerca ad altre funzioni non strettamente collegate, né spingersi a dover creare posizioni nuove oppure adibire i lavoratori a mansioni diverse dalla professionalità di riferimento.