Soppressi i codici tributo del Fondo ex fissa
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 43/E del 13 luglio 2023, ha reso noto che, a seguito dell’avvenuta cessazione della gestione da parte dell’INPGI del Fondo Integrativo contrattuale “ex fissa”, sono stati soppressi i relativi codici tributo.
I codici non più utilizzabili nel modelli "F24 accise" sono i seguenti: “FA01” denominato “Addizionale Fondo Integrativo”; “FA02” denominato “Addizionale Fondo Integrativo pregressi”; “F001” denominato “Contributi Fondo Integrativo”; “F002” denominato “Contributi Fondo Integrativo pregressi”; “F003” denominato “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”; “F004” denominato “Differenze Contributi Fondo Integrativo”; “FV01” denominato “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo”; “FV02” denominato “Sanzioni Civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”; “FS01” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo”; “FR01” denominato “Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI”; “FR02” denominato “Contributi Fondo Integrativo pregressi - Gruppo RAI”; “FR03” denominato “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo - Gruppo RAI”; “FR04” denominato “Differenze Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI”; “FRV1” denominato “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo - Gruppo RAI”; “FRV2” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo - Gruppo RAI”; “FRS1” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo" - Gruppo RAI”.
Nel modello " F24 enti pubblici” non sono più utilizzabili i seguenti codici: “FA01” denominato “Addizionale Fondo Integrativo”; “FA02” denominato “Addizionale Fondo Integrativo Pregressi”; “F001” denominato “Contributi Fondo Integrativo”; “F002” denominato “Contributi Fondo Integrativo Pregressi”; “F003” denominato “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”; “F004” denominato “Differenze Contributi Fondo Integrativo”; “FV01” denominato “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo”; “FV02” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”; “FS01” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo”.
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