L’Agenzia delle Entrate, con la nota prot. n. 104609 del 17 luglio 2012, ha reso noto che, a decorrere dal 1° ottobre 2012, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,5504% in ragione annuale.
L’articolo 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
In attuazione della richiamata disposizione, e dopo aver interpellato la Banca d’Italia, con provvedimento del 22 giugno 2011, è stata fissata, con effetto dal 1°ottobre 2011, al 5,0243% in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota del 12 Aprile 2012, ha stimato al 4,5504% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2011-31.12.2011.