Il Ministero del lavoro ha pubblicato l’interpello n. 1 del 17 ottobre 2022, con cui ha confermato che anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, disciplinati dall’art. 1677-bis del codice civile, trovano applicazione e disposizioni in materia di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003.

L’art. 1677-bis c.c., recentemente modificato, regolamenta la specifica ipotesi del contratto di logistica e prevede che “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.”.

Il rinvio alle disposizioni sul contratto di trasporto non preclude tuttavia l’applicazione delle norme sulla solidarietà negli appalti, infatti:

  • La figura contrattuale di cui all’art. 1677-bis c.c. configura pur sempre un’ipotesi di contratto di servizi, come si deduce anche dalla sua collocazione nel titolo III, Capo VII del Codice civile;
  • Il rinvio alle norme sul contratto di trasporto avviene se solo “in quanto compatibili”. Tale vaglio di compatibilità non consente di escludere il regime di solidarietà.
  • La responsabilità solidale non è limitata nemmeno dalla vigenza dell’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008, in quanto quest’ultimo opera limitatamente al contratto di trasporto essendo incompatibile con le disposizioni sugli appalti.
  • Le norme in materia di responsabilità solidale negli appalti devono essere interpretate estensivamente per garantire una adeguata tutela ai lavoratori.

Conseguentemente, anche per gli appalti di più servizi della logistica trova applicazione l’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 con cui si stabilisce che: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”.