La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che non trovano applicazione le soglie di esenzione previste dal comma 2 dell’art. 51 del TUIR per assistenza sanitaria (lett. a) e azioni ricevute (lett. g), e dal D.lgs. 252/2005 per i fondi pensione, nel caso siano in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di produttività.

Più precisamente, secondo il comma 184-bis della Legge di Bilancio 2017 non concorrono a formare il reddito se versati per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di produttività i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,… anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto pari a euro 5.164,57. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Sul punto l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 5/E del 2018 ha evidenziato che i contributi alla previdenza complementare se versati in sostituzione del premio di risultato possono essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore per un importo di euro 8.164,57, dato da 3.000 euro (premio) a cui si aggiunge il limite di esenzione di 5.164,57 euro.

La medesima disposizione legislativa ha escluso l’imponibilità anche per i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo pari a euro 3.615,20. L’Agenzia delle entrate (circ. 5/E del 2018) ha infatti precisato che a tale importo potrà aggiungersi l’ulteriore somma di contributi esclusi dal reddito nel limite massimo di 3.000 euro per il premio di produttività.

Infine la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente trova applicazione anche per il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo pari a euro 2065,83, e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite. La citata circolare 5/E del 2018 sottolinea che poiché la norma richiama le condizioni della lettera g) predetta e non solo i limiti di importo da essa previsti, l’Agenzia delle entrate ritiene che la deroga disposta dalla Legge di Bilancio 2017 riguarda solo il limite di valore delle azioni che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ma anche la condizione che richiede l’attribuzione delle azioni alla generalità dei dipendenti nonché la condizione di non cedibilità delle azioni da parte del dipendente prima del triennio dall’assegnazione nonché, anche oltre tale termine, al datore di lavoro o alla società emittente.