Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL i collaboratori coordinati e continuativi di natura amministrativa - gestionale non professionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche (INAIL, nota 19 marzo 2003). L'esclusione è stata disposta dalla L. 289/02 (Finanziaria 2003), art. 90, che ha escluso i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dalla categoria dei redditi parasubordinati e dal conseguente obbligo assicurativo INAIL. Le sedi territoriali dell'ente assicurativo dovranno, con effetto dal 1° gennaio 2003, disporre la cessazione dei rapporti assicurativi per tali soggetti, fatte salve le prestazioni erogate agli aventi diritto in relazione a infortuni verificatesi in precedenza.