La Corte d’Appello de L’Aquila, con la sentenza n. 774 del 25 giugno 2015, ha stabilito che non possono essere assoggettati a contribuzione i redditi derivanti dalla mera partecipazione ad una società di capitali se a tale partecipazione non corrisponde la prestazione di attività lavorativa all’interno della società.
Il rapporto previdenziale non può prescindere, infatti, dalla sussistenza di un’attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente atteso che, diversamente, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l’inserimento del reddito corrispondente nell’imponibile contributivo.
Ne deriva che il concetto di totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF di cui all’art. 3bis del DL 384/1992 (L. 438/1992) deve essere riferito esclusivamente all’impresa commerciale o artigiana in relazione alla quale l’assicurato è iscritto alla corrispondente gestione, non essendo necessariamente soggette a contribuzione ai fini previdenziali eventuali altre fonti di reddito da partecipazione.
Del resto la norma è chiara nel precisare che possono essere considerati redditi di impresa solo i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e, pertanto, non anche quelli derivanti da mera partecipazione in società di capitali senza prestazione di attività lavorativa all’intero di esse (cfr. circolare INPS n. 102/2003).