Smart working: il rimborso al dipendente è deducibile ai fini Ires
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 371 del 24 maggio 2021, ha fornito nuovi chiarimenti in merito ai profili fiscali connessi al rimborso spese riconosciuto ai lavoratori che rendono la loro prestazione in modalità di lavoro agile.
Nel caso specifico, la società istante intendeva rimborsare a ciascun lavoratore il costo della connessione internet con dispositivo mobile (c.d. chiavetta internet) o dell’abbonamento al servizio dati domestico. Chiedeva, a tal proposito, la rilevanza di tale rimborso ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e il regime di deducibilità dello stesso ai fini del reddito d’impresa.
Quando al primo aspetto, l’Agenzia ha ribadito i principi espressi in precedenti risposte, chiarendo che trattandosi di rimborsi non supportati da elementi e parametri oggettivi e documentati, non potevano essere esclusi dal reddito di lavoro dipendente (si vedano i precedenti interpelli n. 314 e n. 328).
Dal punto di vista Ires, invece, i rimborsi così effettuati potevano ritenersi deducibili. Infatti, l’attivazione della connessione internet rappresentava un obbligo implicito della prestazione pattuita, trattandosi di un costo sostenuto per soddisfare un’esigenza del dipendente, legata alla modalità di prestazione dell’attività in lavoro agile, che concorreva ad assicurare la rispondenza della retribuzione alle esigenze del lavoratore.
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