Smart working: rileva la nozione di residenza fiscale ex TUIR e Convenzione Italia – U.K.
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 127 del 20 gennaio 2023, ha chiarito che i compensi versati dal datore di lavoro inglese al cittadino italiano iscritto all’AIRE, che svolge la propria attività in “lavoro agile” in Italia, se risulta fiscalmente residente nel territorio in base all’art. 2 del TUIR e alla convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Regno Unito, sono imponibili soltanto in Italia.
Nella fattispecie esaminata, l’istante risultava essere residente nel Regno Unito ed iscritto all'AIRE; tuttavia, faceva presente di essersi trasferito dal 30 agosto dell'anno X in Italia, presso la casa dei genitori, continuando a svolgere in smart working dal nostro Paese la sua attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro inglese.
L'istante rilevava, inoltre, di aver disdetto il contratto d'affitto del proprio appartamento a Londra, chiedendo, al contempo, al datore di lavoro il trasferimento della sede dell'attività lavorativa.
Riproduzione riservata ©