L'INPS, con la circolare 27/11/2008 n.103, ha fornito le modalità attraverso le quali i datori di lavoro, che hanno usufruito della sospensione contributiva perché operanti o residenti nei Comuni di Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997, devono definire le proprie posizioni debitore.
Più precisamente il DL 61/2008 (convertito in L. 103/2008) ha previsto la possibilità di versare in 120 rate mensili uguali e consecutive il 40% dell'ammontare dei contributi sospesi, al netto dei versamenti già eseguiti.
Le rate devono essere versate con il mod. F24 entro il giorno 16 di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2009. Per la compilazione del modello di versamento si vedano le istruzioni date con la circolare 175/2002.
La domanda di adesione al beneficio deve essere presentata alla sede INPS competente entro il 27 dicembre 2008 e deve contenere i dati relativi al capitale da restituire.
L'INPS ricorda che il mancato o tardivo versamento di una rata non va ad inficiare sulla fruizione della dilazione, ma comporta che sulla rata il contribuente dovrà calcolare e versare sanzioni ed interessi.
Chi invece non intende fruire della maxidilazione contributiva dovrà versare l'intero importo secondo le ordinarie modalità in 56 rate per i soggetti residenti o avente sede operativa alla data del sima in uno dei Comuni disastrati e in 176 rate mensili per i soggetti residenti o con sede operativa nei Comuni danneggiati per i quali il Sindaco con ordinanza ha disposto lo sgombero per inagibilità totale o parziale dell'edificio.