Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2017 (G.U. n. 252 del 27.10.2017), si è stabilito che nei confronti delle persone fisiche che alla data del 21 agosto 2017 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell'isola di Ischia, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

La sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni predetti.

La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, dell'abitazione, dello studio professionale o della sede dell'impresa. La stessa non trova applicazione con riferimento alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 19 dicembre 2017.