Sisma, gli aiuti erogati nel 2016 al dipendente non costituiscono reddito
A cura della redazione
L’INAIL, con la circolare n. 5 del 24 gennaio 2017, ha fornito ulteriori indicazioni operative riguardanti la medesima sospensione per i soggetti colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 operanti nei Comuni interessati.
Si precisa, innanzi tutto, che, anche se l’art. 1, comma 1, del DL 189/2016 (L. 229/2016) ha tralasciato di includere l’Inail tra i soggetti a cui trasmettere la dichiarazione di inagibilità, la presentazione della stessa costituisce condizione per applicare la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria e, pertanto, gli interessati sono tenuti a trasmetterla alla competente Sede dell’Inail.
La sospensione riguarda i datori di lavoro privati (comprese le società nei confronti dei propri soci lavoratori) e i lavoratori autonomi (artigiani titolari di imprese individuali) regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria di cui al Titolo I del DPR 1124/1965 e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. 93/1958, danneggiati dagli eventi sismici del 2016:
- Operanti alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni indicati nell’Allegato 1;
- Operanti alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni indicati nell’Allegato 2, esclusi quelli di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto;
- Operanti alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto inclusi nell’allegato 2 che dichiarino all’Inail l'inagibilità del fabbricato, studio professionale o azienda.
Possono, inoltre, usufruire della sospensione anche i lavoratori autonomi e i datori di lavoro privati non operanti nei territori colpiti dal sisma assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista, a condizione che:
- Abbiano conferito delega espressa al professionista in data anteriore rispettivamente al 24 agosto 2016 o al 26 ottobre 2016 e tale circostanza risulti dalla comunicazione di cui all’art. 2 del DM 9.7.2008;
- Il professionista abbia eletto domicilio professionale rispettivamente prima del 24 agosto 2016 o del 26 ottobre 2016 nei suddetti territori.
Possono usufruire della sospensione dei versamenti anche i soggetti tenuti al rinnovo entro il 31.1.2017 dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico.
L’INAIL ha precisato ancora che la sospensione del pagamento del premio per il 2017 presuppone, in ogni caso, la ricorrenza dell’obbligo assicurativo e, quindi, qualora la casa di abitazione sia inagibile, occorre che la casalinga presenti alla Sede competente la dichiarazione di inagibilità e comunichi l’indirizzo dell’ambiente domestico ove continua a svolgere le predette attività.
Per ciò che concerne i versamenti sospesi, si precisa che la sospensione non si applica a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti la data del 24.8.2016 ovvero la data del 26.10.2016; pertanto, in tali casi, ai fini della regolarità contributiva, deve essere trasmesso l’invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del DM 30.1.2015 riguardante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.
Qualora il debitore, al fine di regolarizzare le predette inadempienze, presenti istanza di rateazione, per i debiti non iscritti a ruolo potrà essere concessa la rateazione, sussistendone i presupposti. Il pagamento della rata provvisoria e delle successive rate non rientra nell’ambito applicativo della sospensione disposta dalla legge. In tali, la regolarità sussiste comunque in caso di rateizzazioni concesse dall’Inps, dall’Inail e dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti.
Per i debiti iscritti a ruolo la regolarità può essere attestata in presenza del provvedimento di concessione della rateazione da parte dell’Agente della riscossione.
La circolare 5/2017 ha fornito, da ultimo, indicazioni operative anche in merito alle modalità di sospensione e di versamento dei premi sospesi, nonché sugli aspetti contributivi. In particolare, si ricorda che, in base all’art. 48, comma 3, del DL 189/2016, fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.
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