L’INPS, con il messaggio 15/01/2020 n. 125, facendo seguito alle indicazioni già fornite con il precedente messaggio 78/2020 relativo alla ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo nel 2016 e 2017ha previsto che gli stessi potranno avvenire a decorrere dal 15 gennaio 2020 ed entro il 31 gennaio 2020. Entro tale termine, gli aventi diritto dovranno, pertanto, provvedere al versamento della contribuzione sospesa in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero alla presentazione in via telematica delle domande di rateizzazione del pagamento dei contributi sospesi e al versamento dell’importo della prima rata, senza applicazione di sanzioni e interessi. L’INPS precisa inoltre che la riduzione alla misura del 40% della contribuzione dovuta costituisce aiuto alle imprese soggette all’obbligo di registrazione nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), nei limiti del massimale del de minimis, anche con riferimento ai contributi dovuti dai lavoratori iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti e dei liberi professionisti. Per le imprese operanti nel “settore agricolo”, la riduzione alla misura del 40% della contribuzione dovuta dai datori di lavoro ovvero dell’intera contribuzione dovuta dai lavoratori agricoli autonomi, costituisce aiuto soggetto all’obbligo di registrazione nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) nei limiti del massimale del de minimis ed è, pertanto, subordinata al rispetto della relativa normativa europea. Analogamente, per le imprese del “settore pesca”, la riduzione dell’onere contributivo alla misura del 40% per la contribuzione a carico dei datori di lavoro ovvero dell’intera contribuzione per i pescatori autonomi, costituisce aiuto sottoposto alla registrazione nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA) nei limiti del massimale del de minimis di riferimento, ferma restando la valutazione di compatibilità con la normativa comunitaria di riferimento. L’INPS coglie l’occasione per ribadire che nelle more delle attività legate al riconoscimento degli aiuti di stato, il versamento dei contributi previdenziali dei soggetti iscritti alle gestioni di artigiani, commercianti, liberi professionisti, pescatori autonomi e lavoratori agricoli autonomi (quota a carico datori di lavoro) dovrà essere effettuato nella misura del 100%. Non viene specificato nulla per la quota dei contributi a carico dipendenti che si presume, visto quanto indicato nel mess. 78/2020, sia dovuta nella misura del 40%. Invece riguardo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nelle more degli adempimenti legati al riconoscimento degli aiuti di stato, il versamento dei contributi previdenziali dovrà essere effettuato nella misura del 100% per la quota a carico del committente e nella misura del 40% per la quota a carico del collaboratore.