Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 8 del 27 marzo 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della Convenzione 23.1.2017 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016″. Nel punto 2, viene chiarito il rapporto tra le misure di sostegno al reddito introdotte dall’art. 45, comma 1, del DL 189/2016 (L. 229/2016) e gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal D.Lgs. 148/2015. In particolare, l’art. 45, comma 1, lett. a) circoscrive l’indennità (pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con contribuzione figurativa) ai lavoratori per i quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Dal punto di vista sostanziale, non riduce la platea dei destinatari in senso astratto, ma individua un criterio discretivo per l’individuazione dei beneficiari da valutare nel concreto delle situazioni specifiche. In sostanza, ogni qual volta non sia possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali a regime (tutti gli istituti previsti nel D.Lgs. 148/2015, quali CIGO, CIGS e Fondi di solidarietà), per il fatto che la situazione da tutelare non presenta i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, sia quella primaria che secondaria, interviene la norma speciale dell’art. 45 del DL 189/2016. Si tratta, quindi, di una garanzia ulteriore a supporto di quelle fattispecie che altrimenti sarebbero prive di altro sostegno. Il successivo punto 3 analizza le problematiche relative all’ambito soggettivo di applicazione del suindicato art. 45. In particolare, in merito al comma 1, si precisa che, in favore dei lavoratori del settore privato impossibilitati, solo in parte, a prestare l’attività lavorativa a seguito dell’evento sismico, l’indennità erogata dovrà essere proporzionalmente commisurata in relazione alla percentuale di riduzione dell’attività lavorativa. In merito al comma 4, si precisa che, relativamente alle prestazioni rese in favore dei lavoratori autonomi e dei titolari di impresa individuale, il criterio della “esclusività “o “prevalenza” è soddisfatto anche quando è dato dalla somma delle attività svolte in più Comuni coinvolti dal sisma. L’indennità (€ 5.000 un tantum), inoltre, deve essere riconosciuta in favore del singolo titolare dell’attività di impresa, a prescindere dal numero di imprese di cui sia titolare, in quanto trattasi di misura di sostegno al reddito concessa “una tantum” a favore del singolo imprenditore che abbia dovuto sospendere la propria attività a causa dell’evento sismico. Analogamente, l’indennità spetta ai singoli professionisti in quanto tali, a prescindere dal fatto che gli stessi svolgano anche altre funzioni, quali ad esempio quella di insegnante o dipendente pubblico in generale. L’indennità una tantum può, inoltre, essere concessa non solo al titolare di impresa individuale, ma, altresì, ai soci lavoratori di società di persone e ai soci di società a responsabilità limitata, purché siano iscritti alla Gestione separata ovvero alle Gestioni commercianti o artigiani; al contrario, è da escludere in favore dei soci lavoratori delle società di capitali. Al riguardo si precisa, inoltre, che gli studi associati sono equiparati alle società di persone e, pertanto, ad ogni professionista spetterà l'indennità una tantum. Infine, il punto 4 precisa che i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.